Ordinanza n. 83 del 1991

 

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ORDINANZA N. 83

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Giovanni CONSO                                              Presidente

Prof. Ettore GALLO                                                   Giudice

Dott. Aldo CORASANITI                                              “

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                       “

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 151 del codice penale militare di pace, promossi con tre ordinanze emesse il 25 maggio 1990 (una) e il 29 maggio 1990 (due) dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Palermo, iscritte rispettivamente ai nn. 430, 441 e 442 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 27 e 28, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 151 del codice penale militare di pace, "nella parte in cui non prevede la medesima disciplina di cui ai commi quinto e settimo dell'art. 8 della legge n. 772/1972 come sostituito dall'art. 2 della legge n. 695/1974 e cioè l'estinzione del reato o la cessazione degli effetti penali della condanna qualora l'imputato o il condannato risulti già incorporato per prestare il servizio militare di leva";

considerato che il giudice a quo si basa su due assunti tratti dalla sentenza n. 409 del 1989, di questa Corte: quello secondo il quale " i comportamenti previsti dalle due ipotesi criminose" di cui, rispettivamente, alla norma impugnata ed all'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1975, n. 695, "ledono, con modalità analoghe, lo stesso bene giuridico... e... identico è il rimprovero di colpevolezza che si muove ai soggetti attivi dei due delitti"; e quello secondo il quale "anche nella situazione prevista dal secondo comma dell'art. 8 della legge in discussione, la pena deve perseguire, come di regola, il recupero alla comunità del deviante: anzi, il fatto che ai sensi del precitato art. 8 quarto, quinto, sesto e settimo comma, il condannato possa anche durante l'esecuzione della pena detentiva proporre domanda di essere arruolato nelle Forze Armate o di essere ammesso al servizio militare non armato o ad un servizio sostitutivo civile e che l'accoglimento delle predette domande, nell'estinguere il reato, fa cessare, se vi è stata condanna, l'esecuzione della pena, dimostra che l'interesse dello Stato al 'recupero' ed alla 'rieducazione del reo' è, nella situazione in esame, realmente ed intensamente perseguito";

che, peraltro, nella sentenza n. 409 del 1989, si è sottolineato come "chi rifiuta di adempiere a doveri di solidarietà sociale costituzionalmente sanciti non è equiparabile a chi, invece, nell'atto in cui dichiara d'essere contrario all'uso personale delle armi per imprescindibili, giuridicamente controllati, motivi di coscienza, quei doveri di solidarietà puntualmente adempie chiedendo (ed ottenendo, essendo fondati e sinceri gli addotti motivi di coscienza) d'essere ammesso al servizio militare non armato od al servizio civile alternativo";

che l'ipotesi di cui alla norma impugnata si differenzia notevolmente da quella di cui alla normativa dedotta come tertium comparationis, proprio perché la fattispecie di mancanza alla chiamata si realizza quando l'autore non versi nella "situazione di chi è contrario all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza";

che tale situazione rende non irrazionale la diversificazione di trattamento della prima rispetto all'ipotesi di cui all'art. 8 secondo comma della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1975, n. 695;

che, conseguentemente, la sollevata questione appare manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 151 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Palermo con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

 

Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.

 

Depositata in cancelleria il 15 febbraio 1991.